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Ordinanza — n. 13891/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13891/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13891/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIVITERA VINCENZO nato a CATANIA il 30/08/1984 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Vincenzo Privitera; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 110, 337, 582, 585, 648 e 624, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sul contributo concorsuale del Privitera nei reati di resistenza a p.u. e lesioni; pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni per cui la corte territoriale ha ritenuto di disattendere la richiesta riqualificazione in mancanza di prova certa che il furto originario del mezzo fosse stato compiuto proprio dal prevenuto); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta e sul diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in carenza di elementi positivi apprezzabili in tal senso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13891/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 337, 582, 585, 648 e 624, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sul contributo concorsuale del Privitera nei reati di resistenza a p.u. e lesioni; pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni per cui la corte territoriale ha ritenuto di disattendere la richiesta riqualificazione in mancanza di prova certa che il furto originario del mezzo fosse stato compiuto proprio dal prevenuto); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta e sul diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in carenza di elementi positivi apprezzabili in tal senso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena anticipo delle spese pena convenzionale spese di difesa modificazione delle conclusioni pena pecuniaria sospesa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIVITERA VINCENZO nato a CATANIA il 30/08/1984 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Privitera; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 110, 337, 582, 585, 648 e 624, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sul contributo concorsuale del Privitera nei reati di resistenza a p.u. e lesioni; pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni per cui la corte territoriale ha ritenuto di disattendere la richiesta riqualificazione in mancanza di prova certa che il furto originario del mezzo fosse stato compiuto proprio dal prevenuto); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta e sul diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in carenza di elementi positivi apprezzabili in tal senso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il C