Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13890/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic; lacks specific proof of payment restitution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13890/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Anna Flauto inadmissible due to its generic nature and failure to substantiate claims. Although the appellant alleged a payment equal to the loan repayment occurred, the court found no evidence in the records proving this liberatory act. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal must be specific and substantiated; generic complaints lacking concrete evidence of factual elements, such as the proof of loan repayment, result in inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic complaint lack of evidence loan repayment procedural costs beni culturali revoca della curatela retribuzione del curatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLAUTO ANNA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 12/06/1989 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Anna Flauto; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla condanna della ricorrente al pagamento di una provvisionale per l'importo del finanziamento ricevuto (nonostante l'asserito intervenuto pagamento pari alla restituzione della somma percepita), è del tutto generico in quanto non si confronta con quanto specificamente indicato nella sentenza9htrisulta provata solamente la quantificazione del danno, ma non la prova liberatoria della restituzione della somma, non risultante dagli atti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il Consigliere