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Ordinanza — n. 13889/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13889/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13889/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUILLANTE SALVATORE nato a NOCERA INFERIORE il 06/07/1981 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Salvatore Squillag;E considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione agli artt. 131 bis e 62 bis cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., a fronte della gravità della condotta, della negativa personalità del prevenuto e dei plurimi precedenti penali da cui lo stesso è gravato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 13889/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis e 62 bis cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., a fronte della gravità della condotta, della negativa personalità del prevenuto e dei plurimi precedenti penali da cui lo stesso è gravato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzioni penali gravità della pena punibilità sanzione disciplinare dell'avvocato sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
5 e 6 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUILLANTE SALVATORE nato a NOCERA INFERIORE il 06/07/1981 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Squillag;E considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione agli artt. 131 bis e 62 bis cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., a fronte della gravità della condotta, della negativa personalità del prevenuto e dei plurimi precedenti penali da cui lo stesso è gravato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il onsig ier