Ordinanza — n. 13888/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIOLO SALVATORE ANTONINO nato a MILAZZO il 28/10/1975 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Salvatore Antonino Triolo; Letta la comparsa conclusionale del Comitato Addiopizzo Messina, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in proprio favore; Ritenuto che il primo motivo è totalmente avulso dal contenuto della sentenza impugnata, poiché non c'è stata alcuna affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ma è solo stata ribadita la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, attesa la nitida evocazione del retroscenico sodalizio mafioso, ben desumibile dal compendio intercettivo, restando irrilevante l'eventuale mancata finalità agevolatrice (p. 8); che il sesto motivo, ancora in tema di aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13888/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 416-bis cod. pen. ma è solo stata ribadita la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, attesa la nitida evocazione del retroscenico sodalizio mafioso, ben desumibile dal compendio intercettivo, restando irrilevante l'eventuale mancata finalità agevolatrice (p. 8); che il sesto motivo, ancora in tema di aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIOLO SALVATORE ANTONINO nato a MILAZZO il 28/10/1975 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvatore Antonino Triolo; Letta la comparsa conclusionale del Comitato Addiopizzo Messina, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in proprio favore; Ritenuto che il primo motivo è totalmente avulso dal contenuto della sentenza impugnata, poiché non c'è stata alcuna affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ma è solo stata ribadita la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, attesa la nitida evocazione del retroscenico sodalizio mafioso, ben desumibile dal compendio intercettivo, restando irrilevante l'eventuale mancata finalità agevolatrice (p. 8); che il sesto motivo, ancora in tema di aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.
è del pari aspecifico e manifestamente infondato, laddove contesta l'agevolazione mafiosa, a fronte dell'accertamento del diverso profilo circostanziale - di natura oggettiva - del metodo mafioso; che il secondo, il quarto e il quinto motivo, evocando censure in fatto non proponibili in questa sede, si limitano a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01.
Si veda anche Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis e altri, Rv. 240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01, secondo cui la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni), laddove risulta congrua e privi di vizi logico-giuridici - e perciò intangibile in questa sede di legittimità - la motivazione in punto di attendibilità della persona offesa Genovese, estranea al debito, ampiamente riscontrata dalle conversazioni intercettate (pp. 8-9, anche in tema di illiceità della pretesa), di natura usuraria della prestazione richiesta a Torre, anch'essa chiaramente emergente dall'attività captativa (pp. 8-9, anche in tema di metodo mafioso), di pieno e consapevole coinvolgimento di Triolo, sia pure indiretto, nel delitto tentato in danno di Arcoraci (pp. 8-9); che il terzo motivo, sotto l'abito della violazione di legge, reitera parimenti censure in punto di fatto, postulando una diversa ricostruzione della vicenda e assumendo l'esistenza di posizioni debitorie di Maurizio Genovese, viceversa congruamente escluse dai giudici di merito (pp. 8-9); che il settimo motivo non è consentito, poiché, dolendosi della mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., censura soltanto la conclusione di merito della fattiva contiguità del ricorrente ad attività mafiose, ampiamente descritte nella sentenza impugnata sulla base dell'attività investigativa espletata; che lo stringatissimo ottavo motivo, sulla dosimetria della pena, non va oltre l'auspicio di un'impossibile rideterminazione del trattamento sanzionatorio da parte di questa Corte di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; il ricorrente non deve, però, essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile Comitato Addiopizzo Messina, dal momento che quest'ultima non ha offerto nessun elemento di dibattito centrato sulle questioni oggetto del ricorso, idoneo a offrire una valida piattaforma argomentativa di contrasto alle avverse ragioni (cfr.
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione della parte civile Addio