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Ordinanza — n. 13887/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13887/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13887/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPA SALVATORE nato a NAPOLI il 15/07/1997 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Salvatore Papa; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis cod. pen. (nella loro massima estensione) e 62 n. 4 cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta, già mitigata dal giudice di primo grado con il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata, nonché sul condivisibile diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante la non irrilevanza del danno complessivamente cagionato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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artt. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 13887/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 62 bis cod. pen. (nella loro massima estensione) e 62 n. 4 cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta, già mitigata dal giudice di primo grado con il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata, nonché sul condivisibile diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante la non irrilevanza del danno complessivamente cagionato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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apparecchi a gas abuso di impianti di telecomunicazioni consumo idrico inquinamento di acque potabili sorveglianza delle relazioni bancarie reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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artt. 62 bis cod. pen
Letto il ricorso di Salvatore Papa; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPA SALVATORE nato a NAPOLI il 15/07/1997 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Papa; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis cod. pen. (nella loro massima estensione) e 62 n. 4 cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta, già mitigata dal giudice di primo grado con il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata, nonché sul condivisibile diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante la non irrilevanza del danno complessivamente cagionato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il onsiglier