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Ordinanza — n. 13885/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13885/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13885/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO PASQUALE nato a NAPOLI il 02/05/1977 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Pasquale Russo; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 110, 648 e 416 commi primo, terzo e quarto cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 8 - 10 della sentenza impugnata sulla sussistenza del vincolo associativo e sul contributo del Russo per la professionalità acquisita nel settore illecito della ricettazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13885/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 648 e 416 commi primo, terzo e quarto cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 8 - 10 della sentenza impugnata sulla sussistenza del vincolo associativo e sul contributo del Russo per la professionalità acquisita nel settore illecito della ricettazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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disoccupazione tecnologica perdita dell'impiego licenziamento per motivi economici incapacità lavorativa attestata disdetta tardiva notificazione postale irregolare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO PASQUALE nato a NAPOLI il 02/05/1977 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Russo; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 110, 648 e 416 commi primo, terzo e quarto cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 8 - 10 della sentenza impugnata sulla sussistenza del vincolo associativo e sul contributo del Russo per la professionalità acquisita nel settore illecito della ricettazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il C nsigli ire