Ordinanza — n. 13884/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIPINTI ALBERTO nato a GELA il 13/04/1971 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; I Letto il ricorso di Alberto Occhipinti; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge penale in ordine alla mancata derubricazione del reato di rapina impropria in quello di furto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante il reato contestato e sulla conseguente impossibilità di riqualificarlo come furto, in considerazione della violenza esercitata dal prevenuto verso il detentore del furgone al fine di guadagnarsi la fuga); che, peraltro, tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13884/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante il reato contestato e sulla conseguente impossibilità di riqualificarlo come furto, in considerazione della violenza esercitata dal prevenuto verso il detentore del furgone al fine di guadagnarsi la fuga); che, peraltro, tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIPINTI ALBERTO nato a GELA il 13/04/1971 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; I
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Alberto Occhipinti; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge penale in ordine alla mancata derubricazione del reato di rapina impropria in quello di furto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante il reato contestato e sulla conseguente impossibilità di riqualificarlo come furto, in considerazione della violenza esercitata dal prevenuto verso il detentore del furgone al fine di guadagnarsi la fuga); che, peraltro, tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il C nsi