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Ordinanza — n. 13884/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13884/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13884/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIPINTI ALBERTO nato a GELA il 13/04/1971 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; I Letto il ricorso di Alberto Occhipinti; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge penale in ordine alla mancata derubricazione del reato di rapina impropria in quello di furto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante il reato contestato e sulla conseguente impossibilità di riqualificarlo come furto, in considerazione della violenza esercitata dal prevenuto verso il detentore del furgone al fine di guadagnarsi la fuga); che, peraltro, tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13884/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante il reato contestato e sulla conseguente impossibilità di riqualificarlo come furto, in considerazione della violenza esercitata dal prevenuto verso il detentore del furgone al fine di guadagnarsi la fuga); che, peraltro, tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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divieto di costruzione di diritto pubblico reati contro la tranquillità pubblica costruzioni non autorizzate violazione delle norme edilizie agitazione politica polizia delle costruzioni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIPINTI ALBERTO nato a GELA il 13/04/1971 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alberto Occhipinti; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge penale in ordine alla mancata derubricazione del reato di rapina impropria in quello di furto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante il reato contestato e sulla conseguente impossibilità di riqualificarlo come furto, in considerazione della violenza esercitata dal prevenuto verso il detentore del furgone al fine di guadagnarsi la fuga); che, peraltro, tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il C nsi