Ordinanza — n. 13778/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KELOLLI QANI (CUI 01DC4VQ) nato il 02/06/1973 avverso la sentenza del 21/11/2024 del TRIBUNALE di MILANO(dato avviso alle partuì udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Kelolli Qani, a mezzo dei suoi difensori, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13778/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KELOLLI QANI (CUI 01DC4VQ) nato il 02/06/1973 avverso la sentenza del 21/11/2024 del TRIBUNALE di MILANO(dato avviso alle partuì udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Kelolli Qani, a mezzo dei suoi difensori, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
A motivi di ricorso le difese lamentano quanto segue. Ricorso a firma dell'Avv. Giuseppe Capobianco: mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Ricorso a firma dell'Avv. Simone Gatto: mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e violazione dell'art. 133 cod. peri. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc‘ pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dai 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, ai difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione in questa sede. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il