Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13776/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13776/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13776/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NITA FLORIN FILIP nato il 14/05/1985 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Nita Fiorin ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 53 e 58 I. 689/81, 20-bis e 133 cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 13776/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 116, comma 15, cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 53 e 58 I. 689/81, 20-bis e 133 cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol idoneità alla guida perizia psichiatrica insufficiente stato di salute psichica accertamento medico complementare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NITA FLORIN FILIP nato il 14/05/1985 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Nita Fiorin ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 53 e 58 I. 689/81, 20-bis e 133 cod. pen.

Considerato che le doglianze articolate nel ricorso risultano palesemente destituite di fondamento, avendo la Corte d'appello fornito una congrua adeguata motivazione a sostegno dei rigetto della richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive, ponendo in evidenza la spiccata capacità criminale del ricorrente, soggetto aduso a delinquere e che ha commesso numerosi gravi reati, che rendono evidente l'inidoneità delle pene sostitutive richieste a consentirne ia rieducazione e a formulare una prognosi positiva sul suo futuro comportamento (cfr.

Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Rv. 256725 - 01:"La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con !a conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perchè i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del!e spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il