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Ordinanza — n. 13770/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as procedural defects prevent review of trial court's fact-finding on drug charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13770/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the defendant's complaints regarding legal application and reasoning did not fall within the limited list of reviewable errors. The trial court had already evaluated evidence of a drug exchange and established a specific factual reconstruction based on recorded conversations, which the appellate court deemed sufficient. Consequently, the cassation court refused to re-examine the merits of the case, leaving the conviction under Article 73 of the Drug Trafficking Law intact.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. 309/1990; Art. 192 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they concern the evaluation of evidence or the reconstruction of facts, which remain within the exclusive jurisdiction of the court of first instance provided the lower court's decision is adequately reasoned.

Parole chiave

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drug trafficking charges cassation inadmissibility evaluation of evidence reconstruction of facts numerus clausus of censure testimone a carico testimonianza inattendibile controinterrogatorio del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La censura circa l'asserito mancato accertamento della natura della sostanza stupefacente è del tutto generico: atteso il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 192 c.p.p.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod.
art. 73 d.P.R. 309/90
La censura circa l'asserito mancato accertamento della natura della sostanza stupefacente è del tutto generico: atteso il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 192 cod. proc. pen
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVARELLI SALVATORE nato a GAGLIANO DEL CAPO il 20/11/1994 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Savarelli Salvatore, ritenuto responsabile di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/90, riqualificate ai sensi del comma quinto della norma citata. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. in relazione agli episodi di cui ai capi 1 e 2 della rubrica.

Considerato che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, !e cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, con riferimento al fatto di cui al capo 1 della rubrica, la Corte di merito, adeguatamente valutando i rilievi difensivi, ha posto in evidenza come, a seguito della conversazione registrata tra Abate e Savanelli, !e Forze dell'ordine abbiano assistito ad uno scambio tra i due, logicamente ritenendo, sulla base dell'accertata circostanza che Savanelli era solito rifornirsi da Abate di stupefacenti, che l'oggetto dello scambio fosse la droga (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Con riferimento al fatto dì cui al capo 2 della rubrica, le doglianze risultano palesemente destituite di fondamento: dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame il contenuto delle conversazioni rilevanti con riferimento a tale episodio (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) dalle quali è stato desunto, con argomentare logico, il collegamento tra Savanelli e Trane e la dimostrazione che il secondo agisse su mandato del primo.

La censura circa l'asserito mancato accertamento della natura della sostanza stupefacente è del tutto generico: atteso il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in relazione a tutti gli episodi per i quali è intervenuta condanna, non si dice nel ricorso quale rilevanza possegga nell'economia della decisione il fatto che i giudici di merito abbiano ritenuto che la sostanza commerciata appartenesse al tipo cocaina e quale pregiudizio sia derivato al ricorrente in ragione di ciò. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento dee spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consiglie