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Ordinanza — n. 13769/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to cite relevant case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13769/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was not permitted under the law in this stage of proceedings. The appellant complained about the failure to apply Article 73, paragraph 5 of D.P.R. 309/90 regarding the leniency of the offense, arguing that relevant elements were not evaluated. The court rejected this as a mere reproduction of arguments already properly examined by the lower court without the necessary critical legal analysis required for a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are not permitted by law, are merely a reproduction of arguments already examined by the lower court, or lack the specific legal reasoning and citation of the contested act's motivation required by the statute.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds reproduction of arguments cassation procedure leniency of offense failure to cite law procedural requirements ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 364 cod. proc. pen.
Art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/90
Bernardino Leonetti ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con l'unico motivo violazione di legge e vizio motivazio- nale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 73 comma 5 del D.P.R 309/90.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del/della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONETTI BERARDINO nato a ANDRIA il 06/09/1953 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Bernardino Leonetti ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con l'unico motivo violazione di legge e vizio motivazio- nale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 73 comma 5 del D.P.R 309/90. Si lamenta la mancata valutazione di elementi ritenute rilevanti ai fini dell'appli- cazione della tenuità del fatto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione).

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto ed in particolare con riferimento al mancato riconoscimento della tenuità del fatto hanno dato rilievo alla circo- stanza per cui la condotta si è caratterizzata, pur essendo l'imputato incensurato, attesa la gravità del fatto tratta delle modalità e delle circostanze dell'azione che il comma 5 chiede di considerare nella valutazione sulla tenuità (vedi pag. 4 sen- tenza impugnata); in particolare, si è dato atto che era detenuto un consistente quantitativo di stupefacente pesante, trattandosi di cocaina e con elevato principio attivo, dalla quale potevano trarsi ben 176 dosi singole droganti; l'attività, non occasionale, era pure inserita nel contesto locale criminale che garantiva !a dispo- nibilità di stupefacente di elevatissima purezza e non ancora tagliata, garantendo quindi lucrosi guadagni.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del/della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende