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Ordinanza — n. 13767/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming illogical reasoning regarding photographic identification evidence in drug trafficking case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13767/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning regarding photographic identification was illogical. The defense argued violations of procedural articles and constitutional rights based on the identification process, while the prosecution contended the evidence was sufficient and the reasoning sound. The court ruled that such identification evidence is admissible under the principle of free evaluation of proof and that the lower court's detailed factual findings were not macroscopically illogical.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court rejects appeals claiming illogical reasoning when lower courts rely on photographic identifications and witness testimonies under the principle of free evaluation of evidence, provided the reasoning is not macroscopically flawed.

Parole chiave

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photographic identification drug trafficking free evaluation of evidence illogical reasoning inadmissible appeal witness testimony Cassation procedure verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Art. 27, comma 3, Cost.
Art. 101, comma 2, Cost.
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011
In tali casi la certezza della prova discende dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione (Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Rv.
Cass. S.U., 24 dicembre 1999, Spina
Cass. S.U., 24 dicembre 1999, Spina; Cass.
Cass. S.U., 30 aprile 1997, Dessimone
S.U., 24 dicembre 1999, Spina; Cass. S.U., 30 aprile 1997, Dessimone; cfr.
Cass. S.U. 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella
altresì Cass. S.U. 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSALA FRANCESCO nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 11/12/1997 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto da Marsala Francesco, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze dì merito del reato di cui agli artt. 110, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Considerato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso proposto, !a violazione dell'art.606, comma 1, lettera b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 27, comma 3, e 101, comma 2, Cost., 444 e 546, comma 1, lettera e) cod. proc. pen., art.133 cod. pen.; motivazione illogica e contraddittoria.

Considerato che i motivi proposti sono manifestamente infondati. Invero, i riconoscimenti fotografici che siano effettuati in sede di indagini di polizia, come pure i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, hanno carattere di accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. In tali casi la certezza della prova discende dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione (Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Rv. 250081).

Tutto ciò premesso, deve ritenersi immune da censure la motivazione resa dai giudici di merito in ordine all'attendibilità del riconoscimento operato dagli acquirenti della sostanza stupefacente. In sentenza, con argomentare logico, si è evidenziato che: entrambi gli acquirenti avevano un ricordo preciso dell'imputato, avendo già acquistato da lui e dal complice, in altre occasioni, sostanza stupefacente; gli acquirenti hanno ricordato i nomi di battesimo dei due spacciatori, che corrispondevano esattamente a quelli dei soggetti riconosciuti in fotografia, fornendo una precisa descrizione fisica; i due acquirenti hanno corroborato il riconoscimento fotografico dichiarando ai Carabinieri che l soggetti indicati in foto sono di Noicattaro, esattamente come Detoma Vito e Marsala Francesco, entrambi ivi residenti.

Si tratta di motivazione del tutto adeguata a sostenere la decisione: secondo i generali principi informatori del giudizio di legittimità, infatti, l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio denunciabile mediante ricorso per cassazione, deve essere solo quello connotato da macroscopica evidenza (cfr. Cass. S.U., 24 dicembre 1999, Spina; Cass. S.U., 30 aprile 1997, Dessimone; cfr. altresì Cass. S.U. 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore