Italian Court dismisses appeal against conviction for drunk driving due to generic and unfounded arguments regarding mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Floriani Franca inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply generic mitigating circumstances, but the court found her arguments generic and lacking specific critique of the first-instance decision. The court upheld the conviction because the lower court correctly denied mitigating factors based on the defendant's negative personality and high danger to road traffic, citing established precedent that such judgments do not require detailed evaluation of every defense point.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court of first instance need not evaluate every single defense argument when denying generic mitigating circumstances; it is sufficient to indicate the elements of predominant relevance deemed to be obstacles to their grant, which may include prior criminal record and the negative personality of the accused.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIANI FRANCA nato a CONEGLIANO il 15/05/1961 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Floriani Franca, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di guida in stato di ebbrezza e guida in stato di alterazione dovuto all'uso di stupefacenti. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole della inadeguatezza della motivazione espressa dalla corte di merito con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Vista la memoria depositata nell'interesse della ricorrente, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste per la rimessione del ricorso alla sezione ordinaria, sostenendo la non condivisibilità delle ragioni d'inammissibilità esplicitate in sede di esame preliminare. Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Ritenuto che il profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputata e l'elevato pericolo cagionato alla circolazione stradale; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità";
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità dei colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigli