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Ordinanza — n. 13754/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13754/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13754/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIONDINO ANGELO nato a TARANTO il 16/06/1975 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato yKiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta ad Angelo Riondino, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminato il ricorso proposto dall'imputato e rilevato che il difensore lamenta erronea interpretazione della legge penale con riguardo all'entità dell'aumento della pena a seguito della ritenuta continuazione; considerato che il motivo dedotto è inammissibile, non rientrando nel novero specifico delle doglianze proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13754/2025 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato yKiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta ad Angelo Riondino, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminato il ricorso proposto dall'imputato e rilevato che il difensore lamenta erronea interpretazione della legge penale con riguardo all'entità dell'aumento della pena a seguito della ritenuta continuazione; considerato che il motivo dedotto è inammissibile, non rientrando nel novero specifico delle doglianze proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr.

Parole chiave

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allegazione motivata mancata prova di parzialità attendibilità dei testimoni facoltà di astenersi dal testimoniare censura dell'apprezzamento delle prove motivi probatori

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIONDINO ANGELO nato a TARANTO il 16/06/1975 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato yKiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta ad Angelo Riondino, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminato il ricorso proposto dall'imputato e rilevato che il difensore lamenta erronea interpretazione della legge penale con riguardo all'entità dell'aumento della pena a seguito della ritenuta continuazione; considerato che il motivo dedotto è inammissibile, non rientrando nel novero specifico delle doglianze proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr.

Sez. 2, n. 22002 dell 0/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»;

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01: «In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data