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Ordinanza — n. 13753/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13753/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13753/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Pietro Tomasicchio ha presentato ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Bari del 12 novembre 2024, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui alli art. 73, co. 1 e 1 co. 1 bis, D.P.R 309/90.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13753/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui alli art. 73, co. 1 e 1 co. 1 bis, D.P.R 309/90.

Parole chiave

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promozione dell'accusa penale indagine per omicidio indagine per abuso di informazioni privilegiate indagine preliminare inchiesta per falsità atti questione pregiudiziale
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASICCHIO PIETRO nato a BARI il 01/03/1983 avverso la sentenza del 12/11/2024 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Pietro Tomasicchio ha presentato ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Bari del 12 novembre 2024, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui alli art. 73, co. 1 e 1 co. 1 bis, D.P.R 309/90.

2. L'unico motivo proposto da ciascuna ricorrente, mediante proprio difensore, con cui viene dedotta violazione di legge e vizio di motivazione, è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). La declaratoria di inammissibilità della odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna delle ricorrent? al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila ciascuna.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 marzo 202