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Ordinanza — n. 13750/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug conviction for lack of minor offense classification and contested recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13750/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mario D'Ambrosio inadmissible, upholding the lower court's conviction. The defense argued for reclassifying the crime as one of minor offense and contested the finding of recidivism, claiming neutralized mitigating circumstances. The court rejected these claims, affirming that the defendant's professional drug dealing and ability to diffuse substances on the market precluded the 'minor offense' classification, and that the lower court's reasoning regarding recidivism was sufficiently motivated and not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 99 cod. pen.: The court must conduct a comprehensive evaluation of all factual elements to determine if a drug offense qualifies as minor, and recidivism findings are immune from cassation review if supported by sufficient motivation and logical reasoning.

Parole chiave

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minor offense classification drug trafficking conviction recidivism assessment Cassation inadmissibility proportionality of penalty recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma V, d.P.R.
Art. 99 cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. per avere la Corte di merito ritenuto sussistente la recidiva contestata e neutralizzato la diminuzione di pena coilegata al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla ritenuta recidiva.
art. 99 cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale
309/90 (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv.
Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROSIO MARIO nato a ACERRA il 02/08/1996 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da D'Ambrosio Mario, ritenuto responsabile, nelle sentenze di merito conformi, del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma V, d.P.R. 309/90;

3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. per avere la Corte di merito ritenuto sussistente la recidiva contestata e neutralizzato la diminuzione di pena coilegata al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla ritenuta recidiva. Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto nel ricorso e che le doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto.

Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che Si assume violata nel primo motivo di ricorso: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (modalità di detenzione della sostanza stupefacente, circostanze del ritrovamento, disponibilità di sistemi di sorveglianza e di una camera blindata, rete di protezione offerta dai coinquilini dell'imputato) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui era dedito l'imputato e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Considerato che i rilievi riguardanti il solo dato quantitativo, alla luce delle allarmanti circostanze del fatto rappresentate in motivazione, non sono suscettibili di disarticolare la congrua motivazione offerta dalla Corte di merito, rispettosa dei criteri ermeneutici stabiliti in questa sede dalle Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018) in cui è stato enunciato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta - selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione - e che spetta al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata soltanto ad alcuni di essi.

Considerato che il precedente citato nel ricorso - riguardante la possibilità di determinare la fattispecie di lieve entità sulla base del solo dato ponderale risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto - deve intendersi superato dal più recente e condivisibile orientamento, in base al quale, in ossequio al tenore della norma e al díctum delle Sezioni Unite, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati nell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319 - 01).

Considerato che gli ulteriori motivi di ricorso sono del pari manifestamente infondati. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, sebbene egli annoveri precedenti non specifici. Considerato che la comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298;

Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend