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Ordinanza — n. 13747/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction citing inadmissible factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13747/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Monica Spinelli's appeal inadmissible regarding her conviction for drug trafficking. The appellant argued for a missing mitigating circumstance under Article 62(4) of the Penal Code, claiming the court failed to properly apply the law. The court rejected this as a mere factual complaint, noting that the lower court already adequately addressed the necessity of proving low profit and low harm for such mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90; Art. 62 n. 4 cod. pen.: Factual complaints regarding the application of mitigating circumstances in drug trafficking cases are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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drug trafficking conviction mitigating circumstance inadmissible appeal factual complaint Cassazione appeal carenza di sostanza economica imputazione per reati di stupefacenti danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Considerato che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 13659 dei 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097
Sez. 3, n. 13659 dei 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI MONICA nato a PESCARA il 23/05/1975 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Spinelli Monica, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito di plurime cessioni di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina, qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Rilevato che la ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, mancanza ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 62 n. 4 cod. pen. Considerato che la sentenza impugnata è assistita da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente. Considerato che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche nella sentenza impugnata.

Considerato che la Corte di merito, con argomentare logico, ha fatto buon governo dei principi stabiliti in questa sede, in base ai quali, in terna di stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è necessario accertare che risultino di speciale tenuità sia l'entità dei lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (cfr. Sez. 3, n. 13659 dei 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere est