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Ordinanza — n. 13746/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding generic mitigating circumstances versus aggravating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13746/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim of insufficient reasoning regarding the balance between mitigating and aggravating circumstances. The defense argued for generic mitigating factors, but the lower court found no additional positive elements to support their equivalence judgment. The court ruled that such discretionary evaluations are immune from cassation review provided they are logically sound and sufficiently motivated.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: The cassation court cannot review the discretionary judgment of merit on the equivalence of mitigating and aggravating circumstances unless the reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of motivation equivalence of circumstances discretionary judgment of merit generic mitigating circumstances circostanze aggravanti o attenuanti caso di rigore gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 595 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni
Sez. 3, n. 9836 dei 17/11/2015, dep. 2016, Piliero
Sez. 3, n. 9836 dei 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCO ALESSANDRO nato a NOTO il 30/08/1963 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Bosco Alessandro a mezzo del difensore. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa, avendo la Corte di merito, ai fini del diniego della richiesta di concessione del beneficio invocato, posto in evidenza la mancanza di ulteriori positivi elementi a favore dell'imputato oltre a quelli già considerati in primo grado per il giudizio di equivalenza. Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l'assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298;

Sez. 3, n. 9836 dei 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). ). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il