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Ordinanza — n. 13745/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13745/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13745/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCAS ALESSANDRO nato a SAN GAVINO MONREALE il 02/03/1999 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Muscas Alessandro. Rilevato che la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 99, comma 4, cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva qualificata, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione dei molteplici precedenti penali annoverati dallo stesso, di cui uno specifico, ed in considerazione della condotta per cui è intervenuta condanna.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13745/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione aggravamento della pena pentito riesame dell'entità pena sanzioni penali maggiorazione dissuasiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCAS ALESSANDRO nato a SAN GAVINO MONREALE il 02/03/1999 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Muscas Alessandro. Rilevato che la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 99, comma 4, cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva qualificata, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione dei molteplici precedenti penali annoverati dallo stesso, di cui uno specifico, ed in considerazione della condotta per cui è intervenuta condanna.

Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere este