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Ordinanza — n. 13744/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming failure to warn driver of right to counsel after refusing breath test.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13744/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gauro Palazzi inadmissible regarding the alleged failure to inform him of his right to counsel after refusing a breath test. Palazzi's defense argued that Article 114 of the transitional provisions of the Code of Criminal Procedure required such an warning, but the court noted this contradicts established Supreme Court jurisprudence. The court ruled that since the breath test was refused, the presence of a defense attorney is not required to ensure the act's legality, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; The obligation to inform the driver of the right to be assisted by a defense attorney does not exist in cases of refusal to undergo the breath test, as the attorney's presence is only functional to guarantee respect for rights when the test is actually conducted.

Parole chiave

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breath test refusal right to counsel criminal procedure warning alcohol test legality inadmissible appeal verdetto di colpevolezza garante nel rapporto obbligatorio colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
cod.proc.pen.; in particolare, la difesa si duole del mancato avvertimento rivolto al conducente dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 114 disp. att. cod.proc.pen
Il difensore del medesimo Palazzi, impugnando la sentenza, ha articolato un motivo di ricorso, con il quale ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 114 disp. att. cod.proc.pen.; in particolare, la difesa si duole del mancato avvertimento rivolto al conducente dell'avviso di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli
ex multis Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv.
N. 34470 del 2016
N. 4896 del 2020
267877 - 01, N. 4896 del 2020 Rv.
N. 34355 del 2020
278579 - 01, N. 34355 del 2020 Rv.
N. 29939 del 2020
279920 - 01, N. 29939 del 2020 Rv.
N. 43845 del 2014
280028 - 01, N. 43845 del 2014 Rv.
N. 16816 del 2021
260603 - 01, N. 16816 del 2021 Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAZZI GAURO nato a FANO il 18/10/1960 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado di condanna di Gauro Palazzi, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 186, commi 2 e 7 e 187, comma 8, cod. strada.

2. Il difensore del medesimo Palazzi, impugnando la sentenza, ha articolato un motivo di ricorso, con il quale ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 114 disp. att. cod.proc.pen.; in particolare, la difesa si duole del mancato avvertimento rivolto al conducente dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il motivo si pone in palese contrasto con gli orientamenti espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in base ai quali, in caso di rifiuto, non è richiesta la somministrazione dell'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia (cfr. ex multis Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745 - 01: «L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini»; precedenti conformi N. 34470 del 2016 Rv. 267877 - 01, N. 4896 del 2020 Rv. 278579 - 01, N. 34355 del 2020 Rv. 279920 - 01, N. 29939 del 2020 Rv. 280028 - 01, N. 43845 del 2014 Rv. 260603 - 01, N. 16816 del 2021 Rv. 281072 - 01).

4. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2025 La Con gliera est