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Ordinanza — n. 13742/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds under art. 448 c.p.p. regarding sentencing and expulsion measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13742/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the lack of reasoning in the sentencing and expulsion measures. The defendant argued that the lower court failed to properly address social danger and violated mandatory reasoning rules, but the Supreme Court held that only specific grounds listed in Article 448 of the Code of Criminal Procedure are permissible for appeals against sentencing decisions. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 546, cod. proc. pen.; Art. 86, d.P.R. n. 309/1990; Art. 444, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 4 I n. 110/1975: Appeals against sentencing decisions are strictly limited to specific statutory grounds, rendering general claims of insufficient reasoning or violation of motivation obligations inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal statutory grounds for cassation sentencing decision review expulsion measure reasoning social danger assessment mandatory reasoning obligation procedural costs and fine inchiesta penale per omicidio

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 546, cod. proc. pen.
violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata osservanza dell'obbligo motivazionale imposto dall'art. 546 cod.proc.pen.;
Art. 86, d.P.R. n. 309/1990
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 86 d.P.R.
Art. 444, cod. proc. pen.
Con la sentenza impugnata, il GIP DEL Tribunale di Ancona ha applicato, ex art. 444 cod.proc.pen., a NAZIH HAMID, per i reati di cui all'art.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
444 cod.proc.pen., a NAZIH HAMID, per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e, in continuazione, con quello di cui all'art.
Art. 4 I n. 110/1975
Con la sentenza impugnata, il GIP DEL Tribunale di Ancona ha applicato, ex art. 444 cod.proc.pen., a NAZIH HAMID, per i reati di cui all'art.
art. 444 cod.proc.pen
Con la sentenza impugnata, il GIP DEL Tribunale di Ancona ha applicato, ex art. 444 cod.proc.pen., a NAZIH HAMID, per i reati di cui all'art.
art. 546 cod.proc.pen
violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata osservanza dell'obbligo motivazionale imposto dall'art. 546 cod.proc.pen.;
art. 86 d.P.R. n. 309/1990
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 86 d.P.R. n. 309/1990, essendo del tutto carente l'approfondimento del presupposto della pericolosità sociale dell'interessato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez.
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierrì
Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui
278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAZIH HAMID (CUI 055KX3R) nato il 06/06/1982 avverso la sentenza del 16/12/2024 del GIP TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata, il GIP DEL Tribunale di Ancona ha applicato, ex art. 444 cod.proc.pen., a NAZIH HAMID, per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e, in continuazione, con quello di cui all'art. 4 I. n. 110/1975, la pena di anni due di reclusione e euro 3000 di multa.

2. Avverso tale sentenza, NAZIH HAMID ricorre per cassazione, mediante il proprio difensore, facendo valere due motivi:

1) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata osservanza dell'obbligo motivazionale imposto dall'art. 546 cod.proc.pen.;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 86 d.P.R. n. 309/1990, essendo del tutto carente l'approfondimento del presupposto della pericolosità sociale dell'interessato.

3. Il primo motivo è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierrì, Rv. 278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01).

4. Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità, in ragione del fatto che la sentenza impugnata ha esplicitamente motivato l'adozione della misura dell'espulsione sulla base della riscontrata pericolosità sociale dell'imputato, cittadino straniero irregolare, il quale permane in Italia procurandosi il sostentamento tramite delitti quali quello per cui si procede. A fronte di tale motivazione, versata in fatto, il ricorrente denuncia generici vizi di illogicità e richiama massime giurisprudenziali neanche pienamente conferenti.

5. Atta dichiarazione di inammissibilità segue la condanna deligricorrerrg al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore delta Cassa delle ammende delta somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 m