Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the defendant personally filed it without a qualified defense lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant personally submitted the petition without a qualified defense lawyer. Although the lower court had converted an appeal into a cassation request, the Court ruled that this procedural conversion could not cure the fundamental defect of lacking a proper representative. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay the associated court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal filed personally by the convicted party is inadmissible and cannot be cured by the conversion of a prior appeal, as the requirement for a qualified defense lawyer is a mandatory condition of form and substance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENDINA LUCIANA ANGELA STEFANIA nato a SAN SEVERO il 06/06/1974 avverso la sentenza del 05/12/2024 del TRIBUNALE di FOGGIAdato 'so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Foggia, a seguito di richiesta ex art. 444 cod.proc.pen., ha applicato a LUCIANA ANGELA STEFANIA RENDINA, la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 14.000 di multa, in relazione al delitto previsto dall' art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, per aver, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 17 del già menzionato decreto, detenuto 460 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish all'interno del garage di pertinenza della propria abitazione.
2. LUCIANA ANGELA STEFANIA RENDINA ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi: vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e violazione dell'art. 133 cod.pen. per l'eccessivo rigore della pena.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessata e, pertanto, da soggetto non legittimato.
4. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Occorre segnalare che la disposta conversione dell'originario appello, qualificato come ricorso in cassazione dal giudice incompetente, non preclude il rilievo del difetto di legittimazione del ricorrente, non essendo possibile ipotizzare sanatorie postume dell'originaria inammissibilità del gravame, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla parte personalmente non risente dell'applicazione del principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, espresso dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; tanto, in ragione del fatto che la conversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e con la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell'atto convertito, sì da impedire la sostanziale elusione dell'art. 613 cod. proc. pen., e costituisce espressione del principio della conservazione degli atti, ispirandosi ad un favor impugnationis che, tuttavia, non può comportare, come ribadito da consolidato indirizzo ermeneutico, lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208);
5. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Co