Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13740/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging general legal violations outside statutory grounds for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13740/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared Marcello Russo's cassation appeal inadmissible because it alleged general legal violations and reasoning defects not permitted under the specific grounds for appeal. The appellant challenged a first-instance sentence regarding drug possession and weapon carrying, but the sole ground raised did not fit the narrow statutory exceptions. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing are strictly limited to grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty; appeals alleging general legal violations or reasoning defects are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissible appeal statutory grounds legal violation sentencing appeal detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità, che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen„ segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro quattromila.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez.
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri
Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui
278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO MARCELLO nato a OSTUNI il 01/03/1993 avverso la sentenza del 19/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIdato av46Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Marcello Russo ha presentato ricorso avverso la sentenza del G.u.p del Tribunale di Brindisi del 19 dicembre 2024, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt.81, 110 cod. pen. e 73, co. 1, D.P.R 309/90, art. 23 I. n. 110 del 1975, in ordine alla detenzione di sostanze stupefacenti e al possesso di armi.

2. L'unico motivo proposto dal ricorrente, mediante proprio difensore, con cui viene dedotta violazione di legge e vizio di motivazione, è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). Alla dichiarazione di inammissibilità, che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen„ segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 marzo 20