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Ordinanza — n. 13737/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding road traffic homicide sentence accessory license suspension duration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13737/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fossati Rosario Enrico inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued the license suspension duration was inadequately motivated and failed to apply statutory reductions for the summary procedure. The court found the lower tribunal's reasoning sound, noting the reduction was explicitly applied under the relevant road traffic code article and that the severity of consequences justified the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 222 comma 2-bis cod. strada; Art. 218 cod. strada: The determination of the duration of the accessory license suspension in road traffic offenses must follow specific road traffic code parameters rather than general criminal procedure criteria, ensuring the administrative and criminal sanctions remain autonomous.

Parole chiave

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road traffic homicide license suspension duration summary procedure reduction accessory penalty motivation Cassation inadmissibility revoca della licenza condurre infrazione privilegiata guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen.
art. 222 comma 2-bis cod. strada
Quanto al profilo riguardante la riduzione per il rito, il riferimento contenuto nel dispositivo all'art. 222 comma 2-bis cod.
art. 218 cod. strada
Del pari manifestamente infondate sono le ulteriori doglianze difensive: la giustificazione posta a fondamento della decisione impugnata è sorretta da adeguata motivazione, avendo il Tribunale posto in evidenza, in base ai parametri previsti dall'art. 218 cod. strada, l'estrema gravità delle conseguenze del fatto.
art. 444 cod. proc. pen
art. 133 cod. proc. pen
strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOSSATI ROSARIO ENRICO nato a SEREGNO il 07/10/1959 avverso la sentenza del 25/09/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da Fossati Rosario Enrico avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dai Tribunale di Lecco per il reato di omicidio stradale. Rilevato che la difesa lamenta vizio di motivazione relativamente all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida - determinata in anni 2 - sostenendo che non sia stata adeguatamente motivata la decisione di discostarsi notevolmente dal minimo edittale e prospettando la possibilità che non sia stata operate la riduzione per il rito ex art.222, comma 2- bis, cod. strada.

Vista la memoria depositata in atti in cui la difesa insiste nel richiedere l'accoglimento del ricorso. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nei ricorso sono manifestamente infondate. Quanto al profilo riguardante la riduzione per il rito, il riferimento contenuto nel dispositivo all'art. 222 comma 2-bis cod. strada rende palese il fatto che il giudice abbia provveduto in conformità, operando la riduzione di un terzo secco sulla durata di anni tre, pervenendo in tal modo a determinare la durata della sospensione della patente di guida in anni due.

Del pari manifestamente infondate sono le ulteriori doglianze difensive: la giustificazione posta a fondamento della decisione impugnata è sorretta da adeguata motivazione, avendo il Tribunale posto in evidenza, in base ai parametri previsti dall'art. 218 cod. strada, l'estrema gravità delle conseguenze del fatto. Deve escludersi la contraddizione rilevata dalla difesa in relazione alle parti della motivazione in cui si riconosce il concorso di colpa della vittima ed in cui si sostiene che la condotta dell'imputato non sia stata connotata da una violazione di eccezionale rilevanza (in argomento si veda Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280393:"Nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guidai prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca dei provvedimento").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigl