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Ordinanza — n. 13736/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing as failure to evaluate acquittal conditions is inadmissible after plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13736/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, rejecting the defendant's complaint about the appellate court's failure to evaluate acquittal conditions. The defense argued that the lower court erred in not assessing grounds for dismissal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that once a plea agreement is accepted, the appellate judge is not required to justify why acquittal conditions were not met, as such issues are waived upon the defendant's acceptance of the deal.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: In plea agreements at the appellate level, the court is not obligated to evaluate acquittal conditions, as these grounds are waived by the defendant's acceptance of the settlement.

Parole chiave

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plea agreement appeal acquittal conditions waiver inadmissible appeal appellate sentencing procedural waiver favoreggiamento circostanze aggravanti o attenuanti testimone a discarico

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Cannone Maurizio, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto dall'imputato; rilevato che il difensore lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione relativamente alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 599, comma 4 cod. proc. pen.
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Cannone Maurizio, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello, di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen, ad opera della legge 13.
art. 129 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto dall'imputato; rilevato che il difensore lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione relativamente alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNONE MAURIZIO nato a ROMA il 22/09/1973 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Cannone Maurizio, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza. Esaminato il ricorso proposto dall'imputato; rilevato che il difensore lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione relativamente alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen, ad opera della legge 13. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sui mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102, così massimata:

«In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere ai concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consi