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Ordinanza — n. 13735/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging general legal violations outside statutory grounds for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13735/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible without formalities, rejecting the defendant's claim of general legal violations. The defendant argued for a violation of law regarding drug trafficking charges, but the court held that appeals against sentencing must strictly adhere to specific statutory grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing are limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, and legality of the penalty; appeals alleging general legal violations are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible grounds sentencing appeal statutory limits drug trafficking procedural costs legal violation delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità della odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui sì deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez.
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri
Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui
278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADAGHIELE LUCA nato a BRINDISI il 29/05/1999 avverso la sentenza del 10/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIdata-stsà-Ife—parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Luca Madaghiele ha presentato ricorso avverso la sentenza del G.u.p del Tribunale di Brindisi del 10 dicembre 2024, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt.81, 110 cod. pen. e 73, co. 1, D.P.R 309/90, in ordine a traffico di sostanze stupefacenti.

2. L'unico motivo proposto dal ricorrente, mediante proprio difensore, con cui viene dedotta violazione di legge e vizio di motivazione, è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui sì deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). La declaratoria di inammissibilità della odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc.pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilEil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2