Italian court dismisses appeal claiming erroneous application of recidiva aggravante and misinterpretation of seized funds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Carbonara inadmissible, rejecting claims of erroneous legal application regarding aggravated recidivism and misinterpretation of seized funds. The lower court's reasoning was upheld as it correctly identified the defendant's increased social danger based on multiple prior convictions and the severity of the current offense. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 comma 4 cod. pen.; The appeal alleging erroneous application of aggravated recidivism and misinterpretation of seized funds is inadmissible when the lower court's reasoning sufficiently demonstrates the defendant's increased social danger based on prior convictions and the gravity of the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONARA MAURO nato a ROMA il 10/08/1964 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Carbonara(Marc61 Mavr c Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 99, comma 4, cod. pen.; vizio di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante della recidiva qualificata; travisamento del fatto e del dato probatorio in ordine al verbale di sequestro della somma di euro 11.700.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva qualificata, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici annoverati dallo stesso ed in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna. Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01).
Rilevato che l'inconferente riferimento alla somma di danaro sequestrata nell'abitazione di altro coimputato non ha alcuna incidenza sull'adeguatezza della giustificazione sopra richiamata: la prova di resistenza consente di ritenere la validità di quanto in via principale osservato dalla Corte di merito. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere este