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Ordinanza — n. 13733/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on drug possession, citing lack of admissibility for factual review and sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13733/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the personal use of seized drugs and the proportionality of the sentence. The court held that these issues involve factual evaluation and sentencing discretion reserved for the trial court, which provided sufficient reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: Appeals challenging factual findings on drug possession or sentencing proportionality are inadmissible in cassation unless the lower court's reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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drug possession personal use defense sentencing proportionality cassation admissibility factual review exclusion imputazione per reati di stupefacenti tossicodipendenza abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013
Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998
25620101; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARVAEZ GONZALEZ PABLO ROBERTO (CUI 05CDPL1) nato a ROMA il 11/10/1992 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Narvaez Gonzalez Pablo Roberto a mezzo del difensore. Rilevato che, a motivi di ricorso la difesa lamenta:

1) inosservanza della legge penale e manifesta contraddittorietà della motivazione nella parte in cui i giudici hanno escluso la destinazione all'uso personale della sostanza caduta in sequestro;

2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabiie una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità (cfr. pag. 2 della sentenza in cui è posto in rilievo il dato ponderale della sostanza, la suddivisione in dosi, le modalità di detenzione).

Considerato che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito ritenuto del tutto congrua e proporzionata al fatto la sanzione irrogata; considerato che la giurisprudenza di legittimità ammette, in tema di dosimetria della pena, il ricorso a formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), quando la pena sia stata determinata, come nel caso in esame, in misura inferiore alla media edittale.

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del