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Ordinanza — n. 13731/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper sanction treatment and incorrect criminal liability assumption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13731/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury. The appellant argued that the sentence violated legal principles regarding sanction treatment and criminal liability based on prior illegal activity. The court rejected these claims because the first issue concerns sanction treatment, which is not admissible in cassation, and the second relies on a misinterpretation of the statute's requirements.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 7 comma 15-bis C.d.S.; The appeal is inadmissible when it challenges the treatment of the sanction or assumes criminal liability based on incorrect statutory premises not suitable for review at the cassation level.

Parole chiave

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inadmissible appeal sanction treatment criminal liability prior illegal activity procedural costs Cassation review substitute penalties capacità di stare in giudizio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Art. 7 comma 15-bis C.d.S.
Art. 20 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUECENTO MASSIMILIANO nato a PALERMO il 16/04/1979 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Massimiliano Duecento ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la condanna alla pena di mesi tre di arresto ed euro 1000,00 di ammenda inflitta con sentenza del Tribunale della stessa sede in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, C.d.S.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio e in relazione all'affermazione di responsabilità penale, sotto il profilo della carenza del presupposto dell'avvenuta pregressa attività illecita già sanzionata.

3. Il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché attiene al trattamento sanzionatorio benché lo stesso sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Nella fattispecie in questione, la Corte distrettuale, con motivazione lineare e coerente, ha escluso la possibilità di applicare una delle pene sostitutive di cui all'art.20 bis cod. pen. alla luce della negativa personalità dell'imputato, gravato da molteplici precedenti penali. La spiccata capacità a delinquere dimostrata dall'imputato, quindi, rende difficile immaginarne la rieducazione mediante una pena sostitutiva. La seconda censura è inammissibile in quanto basata su presupposto contrario al dato normativo, posto che la disposizione incriminatrice non richiede che la condotta vietata sia stata accompagnata dal sequestro e dalla successiva confisca di somme di denaro, né che ciò abbia caratterizzato la condotta già commessa e sanzionata in precedenza.

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 mar