Italian Court dismisses appeal on sentencing discretion, ruling penalty justified by drug severity and criminal history.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's two-year prison sentence and fine. The appellant argued for a lighter sanction, but the court affirmed that sentencing falls within the trial judge's discretionary power to evaluate factors like the severity of the drug offense and the defendant's negative personality profile. Consequently, the court rejected the claim that the penalty was arbitrary, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The sentencing judge possesses broad discretion to determine the penalty within statutory limits, and a cassation review is only valid if the quantification results from mere arbitrariness or illogical reasoning, not from a failure to consider all favorable arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGELOSI FRANCESCO nato a PALERMO il 27/06/1991 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede del 31 gennaio 2024, con cui Francesco Cangelosi era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 3333,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/90.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
3. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alla gravità del fatto ( relativo a droghe pesanti) e alla negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali anche specifici. Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il