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Ordinanza — n. 13729/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging general legal violations instead of specific statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13729/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeals by Palmisani and Univochi inadmissible, ordering them to pay fines. The appellants argued for a violation of law and defects in reasoning regarding their sentencing. The court rejected these claims because the law strictly limits appeals against requested sentences to specific grounds like the defendant's will or legal qualification.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against requested sentences are inadmissible if they allege general legal violations or reasoning defects, as the law restricts grounds to the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty illegality.

Parole chiave

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cassation appeal requested sentence inadmissible grounds legal violation procedural limitation inchiesta penale per omicidio promozione dell'accusa penale procedimento penale pendente

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità, che può essere dichiarata senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen., segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila ciascuna.
artt. 110 cod. pen
in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez.
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri
Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui
278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PALMISANI ENRICA TERESA nato a ROMA il 20/07/1978 UNIVOCHI MARISA nato a ALFANO il 04/10/1977 avverso la sentenza del 25/10/2024 del GIP TRIBUNALE di FROSINONEdato a o alle parti; udita larelazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Palmisani Enrica Teresa e Univochi Marisa hanno presentato ricorso avverso la sentenza del Gip Tribunale di Frosinone del 25 ottobre 2024, con la quale è stata loro applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, co. 1, D.P.R 309/90.

2. L'unico motivo proposto da ciascuna ricorrente, mediante proprio difensore, con cui viene dedotta violazione di legge e vizio di motivazione, è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). Alla dichiarazione di inammissibilità, che può essere dichiarata senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen., segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila ciascuna.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuna in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025