Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to new grounds and failure to prove drug transfer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bevilacqua Fabio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in applying drug trafficking laws and failed to verify the narcotic potency of seized substances or prove the transfer of drugs to Genise Sante. The court rejected these claims because the arguments regarding potency were new and not raised in the appellate stage, while the denial of the transfer claim was based on existing evidence contradicting the defense's assertions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, and Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; New grounds not raised in appeal are inadmissible in cassation unless they are matters of law or facts impossible to raise on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA FABIO nato a CATANZARO il 30/09/1991 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Bevilacqua Fabio a mezzo del difensore, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, nel motivo unico proposto, il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello omette di verificare se la sostanza posta in sequestro avesse efficacia drogante; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui afferma che la sostanza posta in sequestro a Genise Sante sia stata ceduta da Bevilacqua Fabio.
• Considerato, quanto alla doglianza riguardante l'efficacia drogante della sostanza caduta in sequestro, che, trattandosi di motivo nuovo non dedotto in appello, lo stesso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., i quali impongono che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze da escludersi nel caso in esame (ex multis Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.256631:").
Considerato in ogni caso che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile fare ricorso ad una perizia chimica tossicologica, la quale è necessaria, invece, ove occorra valutare l'entità o l'indice dei principi attivi contenuti nei reperti (cfr. Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi, Rv. 263784). Considerato, quanto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, che i rilievi difensivi riguardanti l'assenza di prove in ordine all'accertata cessione delle dosi di sostanza stupefacente - caduta sotto la percezione del personale operante di polizia - sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una non consentita diversa ricostruzione della vicenda.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere es