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Ordinanza — n. 13724/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of proof regarding subjective intent in false income declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13724/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Iantorno's appeal inadmissible for failing to prove the subjective intent required for the crime of false income declaration. The lower court found the appellant knowingly omitted income from cohabiting family members to secure state-funded legal aid, a fact supported by the nature of the omitted data. The court rejected the appellant's arguments as they did not provide concrete evidence to disprove the lower court's finding of deliberate intent.

Regesto Legislator

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Art. 95 d.P.R. n. 115/2002; Art. 616 c.p.p.: False declarations or omissions regarding income for legal aid integration constitute a crime only when supported by proven general intent, excluding negligence, and require a rigorous verification to exclude the utility of the falsehood.

Parole chiave

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false income declaration legal aid eligibility subjective intent proof general intent requirement inadmissible appeal state-funded defense criminal negligence exclusion verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
Quanto poi all'elemento soggettivo, va ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio
In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che, ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni componente di reddito, imponibile o no, siccome espressivo di capacità economica (Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio, Rv.
Sez. 4, n. 20836 del 16/04/2019, De Vito
Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri
115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv.
Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli
Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia
Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio
272192; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANTORNO GIUSEPPE nato a SPEZZANO ALBANESE il 28/03/1958 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha riformato solo quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del G.U.P di Castrovillari del 5 aprile 2022, con la quale Iantorno Giuseppe era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002.

2. Giuseppe Iantorno, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

3. In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che, ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni componente di reddito, imponibile o no, siccome espressivo di capacità economica (Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio, Rv. 275359) e le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio integrano il reato di cui si tratta solo allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti (Sez. 4, n. 20836 del 16/04/2019, De Vito, Rv. 276088).

Inoltre, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643). Quanto poi all'elemento soggettivo, va ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129).

Inoltre, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 95 cit., in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice procedere ad una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo del reato, al fine di escludere l'eventuale inutilità del falso (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv. 271051). Ciò posto sui principi operanti in materia, nella specie, la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e non contraddittoria, coerente coi principi affermati in sede di legittimità, ha sottolineato che l'imputato non poteva non aver consapevolezza della falsità di quanto dichiarato, trattandosi di redditi di lavoro dipendente percepiti da familiari con lui conviventi.

L'omissione, invece, è da ricollegarsi al fatto che la dichiarazione dell'esatto ammontare del reddito percepito dal nucleo familiare gli avrebbe impedito l'ammissione al beneficio. Il ricorrente si limita a reiterare le censure precedentemente prospettate, senza tuttavia apportare elementi concreti per disarticolare l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, la quale opportunamente indica gli elementi dai quali emerge la volontà dell'imputato di ottenere un beneficio non dovuto.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d