Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of proof for crime continuation with prior final conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that a prior final conviction constituted a continuing offense. The appellant argued that his participation in a mafia association was continuous with a later drug trafficking crime, but the lower court found no evidence linking the two due to significant time gaps and lack of accomplice involvement. The Supreme Court upheld this reasoning as logical and congruous, refusing to review the substantive merits of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110 cod. pen.; Art. 73 d.P.R. n. 309/1990: The continuity between mafia participation and subsequent crimes requires proof that the latter were programmed upon entry into the organization, not necessarily at its formation; absence of such proof renders the lower court's finding of non-continuity legally sound and immune from cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASANO ANGELO nato a SOMMATINO il 16/04/1958 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 16 febbraio 2017, con cui Angelo Casano era stato condannato alla pena di anni uno, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro quattromila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il Casano, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la suindicata sentenza lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con il reato oggetto della sentenza della Corte di appello di Palermo, divenuta definitiva il 21 novembre 2011.
3. È configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023). Ciò posto, la Corte di appello ha evidenziato come, nella fattispecie, non fosse possibile provare che l'imputato, fin dall'ingresso nell'associazione mafiosa, avesse programmato di commettere il reato-fine alla luce della notevole distanza temporale tra i due fatti ed in quanto al presunto reato fine non avevano concorso gli esponenti dell'associazione mafiosa che, all'interno del sodalizio criminale, erano stati preposti al traffico di stupefacenti. Si tratta di motivazione non illogica e congrua, perciò non soggetta al giudizio di legittimità, per cui il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità e va dichiarato inammissibile.
4. Il ricorrente va quindi condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero, al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 ma