Italian Supreme Court dismisses appeal against drunk driving conviction due to procedural inadmissibility and lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's challenge to the lower court's findings on aggravating circumstances. The appellant argued that the timing of the incident and the accident dynamics were proven only through illogical inferences rather than direct evidence. The court ruled that the appellate and first-instance judgments formed a single coherent decisional body, rendering the abstract complaints of logical inconsistency legally insufficient to warrant a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the challenged judgments constitute a single coherent decisional body and the grounds of appeal merely repeat previous complaints without demonstrating a specific distortion of evidence or an unreasonable deduction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTA GIUSEPPE nato a DINAMI il 19/09/1968 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Asti dell'Il ottobre 2021, con cui Giuseppe Simonetta era stato condannato alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 1500 di ammenda, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis e ridotta della metà la pena prevista per la scelta del rito abbreviato, in ordine al reato di cui alli art. 186, comma 2, lett. c, 2 bis e 2 sexies, cod. strad., per aver guidato in stato di ebbrezza il furgone Peugeot Ranch provocando incidente stradale, in orario notturno (esito accertamento 2,07 g/1); condotta tenuta in Alba il 2 agosto 2020, alle ore 22,10.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di ricorso, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prova dei fatti oggetto delle due aggravanti, posto che l'accertamento dell'orario sarebbe frutto di un avvitamento logico tra atti non dotati di propria efficacia probatoria e che non era stata provata la dinamica dell'incidente. L'avvocato Alberto Avidano ha depositato una prima memoria difensiva, contestando il rilievo di inammissibilità, in vista dell'udienza camerale non partecipata dell'8 gennaio 2025. Con successiva memoria, il medesimo difensore ha rilevato che l'avviso di fissazione d'udienza non era stato notificato al codifensore avvocato PierMario Morra. La trattazione è stata quindi fissata alla data odierna, previa comunicazione ai difensori del ricorrente. In data 7 marzo 2025, l'avvocato Alberto Avidano ha depositato memoria, insistendo nella contestazione del rilievo di inammissibilità.
3. I motivi non superano il vaglio di ammissibilità. Le due sentenze di merito costituiscono un doppio accertamento conforme, relativamente ai fatti posti a fondamento dell'accertamento di responsabilità penale del ricorrente in ordine al reato contestato, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019;
Rv. 277218 - 01); pertanto, è senz'altro inammissibile la censura di illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione incentrata esclusivamente sulla astratta illegittimità della motivazione e senza in alcun modo evidenziare un effettivo travisamento di prove o una irragionevole deduzione comune alle due motivazioni, lette congiuntamente; piuttosto, i motivi riproducono in modo inammissibile la stessa doglianza, relativa alla identificazione dell'orario in cui fu commesso il reato, che la Corte di appello ha adeguatamente respinto, risultando convergenti in riferimento all'ora dell'incidente fissata alle ore 22,10, sia la dichiarazione dell'imputato, che quella del conducente dell'autovettura con la quale era avvenuta la collisione.
Le dichiarazioni risultavano conformi a quanto riportato dai militari nella comunicazione di notizia di reato, che riportava la circostanza di essere stati avvisati alle ore 22,10, che il sinistro era appena avvenuto.
4. Quanto, poi, alla dinamica del sinistro ed alla attribuzione all'imputato della relativa responsabilità, la sentenza impugnata ha rilevato che la Panda condotta da El Mahi presentava vistose ammaccature e segni di strisciata di colore bianco che si estendevano dalla parte della carrozzeria sottostante la maniglia della portiera posteriore sinistra al paraurti posteriore sinistro, mentre il furgone condotto dall'imputato presentava una ammaccatura sullo spigolo anteriore sinistro. Ciò induceva a ritenere che l'impatto fosse avvenuto perché l'imputato aveva invaso la corsia opposta mentre affrontava la curva per lui sinistrorsa.
Il ragionamento probatorio non è articolato attraverso il riferimento ad una prova diretta, il cui contenuto potrebbe essere stato travisato, ma attraverso la prova logica indiziaria, che il motivo non scalfisce. Il ragionamento ha trovato altresì riscontro nel contenuto della c.n.r redatta dal personale di P.G. La Corte territoriale, con motivazione lineare e coerente, ha poi illustrato in dettaglio le ragioni della ritenuta sussistenza dell'altra aggravante contestata (pp. 3 e 4 sentenza impugnata). Il ricorrente si limita a reiterare le doglianze in ordine alla mancata individuazione della posizione esatta del punto d'urto tra i veicoli, la quale potrebbe condurre ad una diversa ricostruzione del fatto; tuttavia, tali profili di censura sono già stati adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non sono stati scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in assenza di cause di esonero. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C