Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13719/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against murder conviction for lack of subjective elements and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13719/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Romano Fabio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding the subjective elements of the crime under Article 368 of the Penal Code and failed to recognize generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the Court of Appeal had already adequately refuted the lack of subjective awareness and that the intensity of the intent justified excluding generic mitigation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 368 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's findings on the subjective elements of the crime and the exclusion of mitigating circumstances based on the intensity of the intent are adequately supported by the record and do not constitute a violation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
Article 368 Penal Code subjective elements of crime generic mitigating circumstances intensity of intent inadmissible appeal Court of Cassazione criminal conviction attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 368 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 368 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO FABIO nato a MILANO il 04/04/1968 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Romano Fabio OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi il delitto di cui all'art. 368 cod. pen., specie quanto al profilo soggettivo, sono riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto i plurimi elementi significativi della sussistenza della precisa consapevolezza del ricorrente, anche alla luce della causa civile affrontata; rilevato che analogo limite incontra il terzo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivatamente escluse in ragione della intensità del dolo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/