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Ordinanza — n. 13716/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds were not raised in second instance or already refuted.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13716/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Di Mauro Gaetano inadmissible and ordered him to pay costs. The first ground was rejected because the Court of Appeal had already adequately refuted the alleged illogicality of its reasoning. The second ground regarding mitigating circumstances was deemed inadmissible because it was not raised in the appeal proceedings. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to pay procedural expenses and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds relied upon were not raised in the appeal or if they reproduce arguments already sufficiently refuted by the Court of Appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure to raise grounds refuted arguments procedural economy costs and fine second instance review cassazione ordinanza motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO GAETANO nato a CATANIA il 22/05/1951 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; /'? visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Di Mauro Gaetano OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'illogicità della motivazione è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello (pag. 2 e 3); rilevato che il secondo motivo in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è stato dedotto nei motivi di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/03/2025