Cassation court dismisses appeal on criminal conviction for resisting a public official due to inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Ciuni inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a lower court's finding of responsibility for resisting a public official and the equivalence of recidivism to mitigating circumstances. The court rejected these arguments, noting the appellate court had already refuted the threat claims and that the statutory framework precludes different balancing of recidivism against generic mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, quarto comma, cod. pen.; The appeal is inadmissible when the first ground is a repetition of a previously refuted argument and the second ground is unfounded because the law mandates a specific balance between recidivism and generic mitigating circumstances.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIUNI GIUSEPPE nato a CANICATTI' il 16/10/1983 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Ciuni Giuseppe OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza, tra l'altro, come il ricorrente avesse rivolto frasi a contenuto minaccioso onde non ottemperare e comunque ritardare il rientro in cella e nonostante più volte invitato a farvi rientro e che fossero comunque ininfluenti in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo le intime motivazioni ed il contesto pandemico alla base della condotta dell'imputato, elementi apprezzati allorché sono state concesse le circostanze attenuanti generiche; rilevato che il secondo motivo con cui si censura la carenza di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza della recidiva con le riconosciute circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato alla luce della impossibilità di un diverso bilanciamento in ragione di quanto previsto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il