Italian Court dismisses appeal on tax evasion, ruling arguments merely repeat lower court's refuted points.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Spataro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Spataro argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code and requested generic mitigating circumstances, but the appellate court had already refuted these claims. The Supreme Court found the appeal's arguments were a mere reproduction of issues already adequately dismissed by the lower court regarding the offense's offensiveness and the fugitive attempt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal that merely reproduces issues already refuted by the appellate court constitutes a mere repetition of arguments and is inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPATARO SALVATORE nato a NOTO il 30/01/1989 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Spataro Salvatore OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si deducono, quanto al delitto di evasione, la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, costituiscono mera riproduzione di questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato, quanto al primo motivo, che le ragioni dell'allontanamento, anche a voler apprezzare la dedotta breve durata, dessero conto della non scarsa offensività della condotta, quanto al secondo, che non fossero valorizzabili elementi favorevoli alla luce tentativo fuga da parte dello Spataro; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/0