Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation to the contested criminal conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Grienti Michele inadmissible due to the generic nature of his grounds. The appellant challenged a second-instance criminal judgment regarding an offense under Article 337 of the Penal Code but failed to provide specific arguments linking his claims to the contested decision. The court ruled that without a clear correlation between the appellant's arguments and the specific points of the lower court's reasoning, the appeal lacks the necessary specificity required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible for genericity if the grounds fail to establish a specific correlation between the arguments presented and the specific points of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIENTI MICHELE nato a AVOLA il 11/10/1977 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Grienti Michele OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge quanto al contestato delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21