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Ordinanza — n. 13711/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new evidence and presence of general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13711/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, arguing for a different assessment of the case. The court rejected this because the appeal merely repeated arguments already refuted by the Court of Appeal, which correctly noted the absence of new favorable elements and the presence of malicious intent.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces identical criticisms already adequately refuted by the court of appeal, particularly when the lower court's reasoning regarding the absence of new mitigating factors and the intensity of the intent is not illogical.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances repetitive arguments malicious intent Court of Cassation procedural costs criminal appeal calcolo del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCAGNOLO DOMENICO nato a CATANIA il 02/11/1977 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Carcagnolo Domenico OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto l'assenza di elementi favorevoli da apprezzare positivamente oltre a quelli già valutati dal primo giudice e l'intensità del dolo che ha caratterizzato la condotta, motivazione che, in quanto non illogica, si sottrae al vaglio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/03/