Cassation court dismisses appeal on dangerous driving charges, upholding lower court's factual findings and statutory exclusions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ignazio Luca Scattamaglia inadmissible, rejecting claims of flawed reasoning regarding dangerous driving and statutory non-prosecution. The court affirmed the appellate court's factual assessment that the defendant's erratic driving in broad daylight endangered pedestrians and police officers. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 131-bis c.p.p.: The Court of Cassation holds that an appeal based on alleged flaws in the integration of the crime of dangerous driving is inadmissible when the lower court correctly identified the concrete danger posed by the conduct and properly excluded the statutory non-prosecution clause applicable to offenses against law enforcement officers.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCATTAMAGLIA IGNAZIO LUCA nato a CATANIA il 10/08/1981 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; NNNNN visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Scattamaglia Ignazio Luca OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'integrazione del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è manifestamente infondato, riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate e declinato in fatto nella parte in cui si tenta di accreditare un differente ed alternativo svolgersi degli eventi, correttamente valorizzati dalla Corte di appello che ha rilevato come la fuga avesse in concreto posto in pericolo, per mezzo di condotta di guida spericolata, l'incolumità di pedoni, utenti della strada e degli stessi inseguitori essendosi i fatti svolti in pieno giorno, nel centro cittadino, a forte velocità e adottando una andatura ondivaga; rilevato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità, correttamente esclusa, tenuto conto della data del commesso reato, alla luce di quanto disposto dall'art. 131-bis che esclude l'applicazione della norma in ipotesi di reato di cui all'art. 337 cod. pen. quando commesso nei confronti di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso