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Ordinanza — n. 13708/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13708/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13708/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABIR SAMIR nato il 30/12/1992 avverso la sentenza del 30/10/2024 del TRIBUNALE di BIELLAd.Qto glz.vicsh alle part udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N\N FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Sabir Samir impugna la sentenza ex art.444 cod. proc. pen. del Tribunale di Biella che gli ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 13708/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Parole chiave

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censura costituzionale legittimazione a contestare licenza eccezione di incostituzionalità impugnazione di decisioni amministrative censura formulata in modo carente disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
del Tribunale di Biella che gli ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABIR SAMIR nato il 30/12/1992 avverso la sentenza del 30/10/2024 del TRIBUNALE di BIELLAd.Qto glz.vicsh alle part udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N\N FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Sabir Samir impugna la sentenza ex art.444 cod. proc. pen. del Tribunale di Biella che gli ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen.

2. La difesa deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l'adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l'erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiannento, della quale, in sostanza, si denunciano - come nel caso in esame - inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così