Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13706/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13706/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13706/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO GIORGIO nato a MADDALONI il 29/02/2000 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato-awise-a-lie-pacti; 11 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Giorgio Monaco, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato ascritto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13706/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione revisione della sentenza penale modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena riscossione di pene pecuniarie cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
Giorgio Monaco, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato ascritto.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO GIORGIO nato a MADDALONI il 29/02/2000 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato-awise-a-lie-pacti; 11 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Giorgio Monaco, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato ascritto.

2. Il ricorrente deduce vizi in ordine al trattamento sanzionatorio alla mancata concessione delle attenuanti generiche e la nullità della sentenza per motivazione carente o omessa.

3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.

4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis