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Ordinanza — n. 13705/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13705/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13705/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENDOLA LUCIA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 13/02/1968 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Amendola Lucia OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la valutazione delle prove ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, con correttezza e logicità, ha apprezzato le risultanze istruttorie, specie quanto a testimonianze, che escludevano che la Amendola si fosse recata alla farmacia per l'acquisto di un farmaco e la apprezzata evidente violazione del divieto di allontanarsi dall'abitazione, escludendo, inoltre, che la condotta di reato accertato potesse ritenersi di scarsa offensività; rilevato che il secondo motivo con cui si deducono vizi circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato e generico in quanto la decisione di primo grado aveva già riconosciuto ed applicato nella massima estensione le citate circostanze; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13705/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, con correttezza e logicità, ha apprezzato le risultanze istruttorie, specie quanto a testimonianze, che escludevano che la Amendola si fosse recata alla farmacia per l'acquisto di un farmaco e la apprezzata evidente violazione del divieto di allontanarsi dall'abitazione, escludendo, inoltre, che la condotta di reato accertato potesse ritenersi di scarsa offensività; rilevato che il secondo motivo con cui si deducono vizi circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato e generico in quanto la decisione di primo grado aveva già riconosciuto ed applicato nella massima estensione le citate circostanze; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena riscossione di pene pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda condanna al pagamento pecuniario condono delle spese procedurali ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENDOLA LUCIA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 13/02/1968 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Amendola Lucia OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la valutazione delle prove ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, con correttezza e logicità, ha apprezzato le risultanze istruttorie, specie quanto a testimonianze, che escludevano che la Amendola si fosse recata alla farmacia per l'acquisto di un farmaco e la apprezzata evidente violazione del divieto di allontanarsi dall'abitazione, escludendo, inoltre, che la condotta di reato accertato potesse ritenersi di scarsa offensività; rilevato che il secondo motivo con cui si deducono vizi circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato e generico in quanto la decisione di primo grado aveva già riconosciuto ed applicato nella massima estensione le citate circostanze; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il