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Ordinanza — n. 13702/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13702/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13702/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRUCCIO SALVATORE nato a CATANIA il 06/06/1990 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Pirruccio Salvatore OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso costituiscono mera riproduzione di questioni già poste in sede di gravame (oltre che in primo grado) a cui la Corte di appello ha fornito completa e giuridicamente corretta risposta nella parte in cui ha osservato come i risultati della espletata perizia che aveva escluso l'incidenza del ritardo mentale grave sulla capacità di intendere e di volere, sul presupposto che la stessa non avesse alcuna attinenza rispetto alla condotta contestata (azioni di resistenza a pubblici ufficiali in occasione di incontro sportivo di calcio con lesioni riportate da personale delle forze dell'ordine e lancio di petardi, fumogeni ed oggetti contundenti), ragione che aveva fatto ritenere non utile o necessaria una ulteriore perizia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13702/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRUCCIO SALVATORE nato a CATANIA il 06/06/1990 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Pirruccio Salvatore OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso costituiscono mera riproduzione di questioni già poste in sede di gravame (oltre che in primo grado) a cui la Corte di appello ha fornito completa e giuridicamente corretta risposta nella parte in cui ha osservato come i risultati della espletata perizia che aveva escluso l'incidenza del ritardo mentale grave sulla capacità di intendere e di volere, sul presupposto che la stessa non avesse alcuna attinenza rispetto alla condotta contestata (azioni di resistenza a pubblici ufficiali in occasione di incontro sportivo di calcio con lesioni riportate da personale delle forze dell'ordine e lancio di petardi, fumogeni ed oggetti contundenti), ragione che aveva fatto ritenere non utile o necessaria una ulteriore perizia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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menomazione psichica cura psichiatrica perizia psichiatrica insufficiente prove psichiatriche postumi psichici calciatore professionista
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRUCCIO SALVATORE nato a CATANIA il 06/06/1990 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Pirruccio Salvatore OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso costituiscono mera riproduzione di questioni già poste in sede di gravame (oltre che in primo grado) a cui la Corte di appello ha fornito completa e giuridicamente corretta risposta nella parte in cui ha osservato come i risultati della espletata perizia che aveva escluso l'incidenza del ritardo mentale grave sulla capacità di intendere e di volere, sul presupposto che la stessa non avesse alcuna attinenza rispetto alla condotta contestata (azioni di resistenza a pubblici ufficiali in occasione di incontro sportivo di calcio con lesioni riportate da personale delle forze dell'ordine e lancio di petardi, fumogeni ed oggetti contundenti), ragione che aveva fatto ritenere non utile o necessaria una ulteriore perizia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21