Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of novelty and infounded non-prosecution claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Luciano Scalia inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Scalia argued against the lower court's finding of liability and the exclusion of the non-prosecution cause, but the court noted these arguments were either already refuted or factually unfounded. Consequently, the appeal was rejected because it lacked novelty and the claim of non-prosecution was invalid given the date of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p., n. 3; Art. 360 c.p.p., n. 4: An appeal is inadmissible if it reproduces identical censure already refuted by the court of appeal or if the alleged error of law is manifestly unfounded based on the established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALIA LUCIANO nato il 05/03/1990 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Scalia Luciano OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità è riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello oltre che teso ad una alternativa ricostruzione degli eventi, analiticamente e con precisione analizzati e descritti dalla Corte di appello (da pag. 3 a pag. 8); rilevato che manifestamente infondata risulta il secondo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità, correttamente esclusa, in ragione della data del commesso reato, alla luce di quanto disposto dall'art. 131-bis che esclude l'applicazione della norma in ipotesi di reato di cui all'art. 337 cod. pen. allorché commesso nei confronti di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21