Ordinanza — n. 13696/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO RAFFAELE nato a CASTEL VOLTURNO il 08/09/2001 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato auv.iee-a#Fe-paFt-i; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; RG 40292/24 - Costanzo Raffaele - de plano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e art. 116, comma 5, Codice della strada); esaminati i motivi di ricorso, che deducono violazione di legge, vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc, pen. ed al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; considerato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13696/2025 — snpen · Corte di Cassazione: pen. e art. 116, comma 5, Codice della strada); esaminati i motivi di ricorso, che deducono violazione di legge, vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc, pen. ed al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; considerato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO RAFFAELE nato a CASTEL VOLTURNO il 08/09/2001 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato auv.iee-a#Fe-paFt-i; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; RG 40292/24 - Costanzo Raffaele - de plano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e art. 116, comma 5, Codice della strada); esaminati i motivi di ricorso, che deducono violazione di legge, vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc, pen. ed al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; considerato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso