Ordinanza — n. 13694/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCELLI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 03/11/1979 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Buccelli Giuseppe OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, che, confermando sul punto il giudizio già espresso dal primo giudice, ha ritenuto determinante, non solo i precedenti penali anche specifici, ma soprattutto la gravità del fatto desunta dalla per nulla breve periodo di assenza dal domicilio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13694/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, che, confermando sul punto il giudizio già espresso dal primo giudice, ha ritenuto determinante, non solo i precedenti penali anche specifici, ma soprattutto la gravità del fatto desunta dalla per nulla breve periodo di assenza dal domicilio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCELLI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 03/11/1979 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Buccelli Giuseppe OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, che, confermando sul punto il giudizio già espresso dal primo giudice, ha ritenuto determinante, non solo i precedenti penali anche specifici, ma soprattutto la gravità del fatto desunta dalla per nulla breve periodo di assenza dal domicilio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/03/2