Ordinanza — n. 13693/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSENTINO GENNARO nato a NAPOLI il 24/09/1958 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Cosentino Gennaro OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria è generico, tenuto conto che, a fronte di motivazione che spiega le ragioni che hanno fatto ritenere improbabile il futuro adempimento dell'impegno economico (con precisi riferimenti ai precedenti penali che denotano l'inclinazione del ricorrente a trasgredire le statuizioni del giudice), omette di articolare ex art. 132 e 133 cod. pen. la richiesta e spiegarne il relativo fondamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13693/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen. la richiesta e spiegarne il relativo fondamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSENTINO GENNARO nato a NAPOLI il 24/09/1958 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Cosentino Gennaro OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria è generico, tenuto conto che, a fronte di motivazione che spiega le ragioni che hanno fatto ritenere improbabile il futuro adempimento dell'impegno economico (con precisi riferimenti ai precedenti penali che denotano l'inclinazione del ricorrente a trasgredire le statuizioni del giudice), omette di articolare ex art. 132 e 133 cod. pen. la richiesta e spiegarne il relativo fondamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/03